EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO
La Direttiva Europea 2010/31/CE del 19 Maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia è stata pubblicata sulla Gazzetta Europea del 18 Giugno 2010 ed è entrata in vigore l'8 Luglio 2010. Dal 1° Febbraio 2012 ha sostituito la Direttiva 2002/91/CE.
Gli stati membri dovranno recepirla nei propri ordinamenti entro il 9 Luglio 2012 (la scadenza potrebbe variare per effetto della legge di recepimento).
La Direttiva 2010/31/CE promuove il miglioramento nella prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche e dell'efficacia sotto il profilo dei costi, e delinea il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici al quale gli stati membri dovranno adeguarsi.
La metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici dovrà essere determinata sulla base delle caratteristiche termiche dell'edificio e delle sue divisioni interne (capacità termica, isolamento, riscaldamento passivo, elementi di raffrescamento, ponti termici), degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di condizionamento, di illuminazione, e sulla base dell'orientamento dell'edificio, dei sistemi solari passivi e di protezione solare.
La Direttiva stabilisce che i requisiti minimi della prestazione energetica (che i singoli stati fisseranno e aggiorneranno ogni cinque anni) dovranno essere applicati agli edifici di nuova costruzione, esistenti e ristrutturati, e agli elementi dell'involucro edilizio e dei sistemi tecnici importanti per la prestazione energetica.
Edifici di nuova costruzione: Prima dell'inizio dei lavori deve essere valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, tra cui: sistemi di fornitura energetica decentrati basati su fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore.
Edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti: Devono migliorare la propria prestazione energetica, al fine di soddisfare i requisiti minimi; nella ristrutturazione devono essere valutati sistemi alternativi ad alto rendimento. Potranno essere esclusi: Gli edifici tutelati; gli edifici adibiti al culto; i fabbricati temporanei, i siti industriali, le officine, gli edifici agricoli; gli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno; i fabbricati indipendenti sotto i 50 m2.
Gli stati dovranno stabilire requisiti minimi relativi agli elementi dell'involucro edilizio e ai sistemi tecnici per l'edilizia, al fine di ottimizzare i consumi e di aumentare il numero degli edifici a energia quasi zero (come richiesto dalla Direttiva 2010/31/CE.
Entro il 31 Dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici a energia quasi zero. Per gli edifici pubblici questa scadenza è anticipata al 31 Dicembre 2018.